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Concorsi pubblici ed esami di Stato: il Consiglio di Stato ribadisce la tolleranza zero sull’uso del cellulare

Una recente sentenza rafforza il principio di rigore e trasparenza nelle procedure selettive pubbliche, equiparando esami di Stato e concorsi in materia di dispositivi elettronici
 
 
 
 
 

3 NOVEMBRE 2025

La recente decisione del Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 16 settembre 2025, n. 7341 sull’esclusione di una candidata dall’esame di Stato 2025 per l’uso di un cellulare durante la prova scritta riaccende l’attenzione sui principi di correttezza e trasparenza nelle procedure pubbliche. La sentenza chiarisce i limiti di tolleranza, ribadendo che nei concorsi e negli esami pubblici la regolarità prevale su ogni giustificazione personale.

Regole stringenti per garantire la parità di trattamento

La vicenda trae origine dall’esclusione di una candidata dall’esame di Stato 2025 dopo che la commissione aveva accertato l’uso di un secondo telefono cellulare durante la prova scritta di italiano. L’esclusione immediata, poi confermata dal TAR Umbria, è stata oggetto di appello al Consiglio di Stato, con la ricorrente che lamentava una violazione del diritto di difesa e la sproporzione della sanzione.

Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 16 settembre 2025, n. 7341 ha confermato la piena legittimità del provvedimento espulsivo, evidenziando che la disciplina vigente vieta in modo tassativo l’introduzione e l’uso di dispositivi elettronici durante prove concorsuali o esami pubblici. L’uso del cellulare, seppur potenziale, è considerato un elemento sufficiente a compromettere la regolarità della prova e la par condicio tra i candidati.

Il quadro normativo e la ratio della decisione

La decisione chiarisce un punto essenziale: pur essendo stato abrogato l’art. 95 del R.D. 653/1925, il potere di esclusione trova oggi fondamento nell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 62/2017 e nell’art. 13 del d.P.R. 487/1994, disposizioni che regolano anche i pubblici concorsi.
Il verbale della commissione – mai impugnato con querela di falso – attestava l’“utilizzo” del dispositivo e non un semplice maneggiamento. Per i giudici, il comportamento della candidata rivelava un intento elusivo (“animus decipiendi”), sufficiente a giustificare l’espulsione immediata, misura ritenuta proporzionata e necessaria per tutelare la credibilità delle istituzioni scolastiche.
Quanto alle condizioni psicologiche dedotte in giudizio, il Collegio ha ribadito che eventuali patologie devono essere comunicate preventivamente all’amministrazione: in caso contrario, non possono incidere sulla valutazione di legittimità del provvedimento.

La decisione

La sentenza ha portata generale: ribadisce che esami di Stato e concorsi pubblici condividono lo stesso livello di rigore procedurale e che il possesso di dispositivi elettronici costituisce, di per sé, motivo di esclusione, senza necessità di provare un uso fraudolento.
Per le amministrazioni e le commissioni d’esame, il messaggio è chiaro: occorre applicare in modo uniforme e coerente i divieti, assicurando verbali dettagliati e un’adeguata informazione preventiva ai candidati.
Per i partecipanti, invece, la decisione del Consiglio di Stato rappresenta un monito alla massima attenzione e trasparenza: anche un comportamento apparentemente innocuo, come tenere con sé un secondo telefono, può compromettere in via definitiva l’intero percorso di esame o concorso.