Vietata la reiterazione abusiva di contratti a termine anche per incarichi diversi
La Corte di Cassazione, (Sez. lav.), con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 27634 ribadisce che il rinnovo continuativo degli incarichi temporanei elude il principio del concorso pubblico e comporta la nullità del rapporto o il risarcimento del danno
4 NOVEMBRE 2025
La Corte di Cassazione, (Sez. lav.), con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 27634 con una decisione di rilievo per il pubblico impiego, è intervenuta nuovamente sul tema della reiterazione dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, chiarendo che il divieto di rinnovo abusivo si applica anche quando gli incarichi riguardano posti o funzioni diverse. Una pronuncia che rafforza il principio del concorso pubblico come unico canale ordinario di accesso al lavoro nella PA.
Il contesto: una prassi elusiva del principio concorsuale
La Suprema Corte ha riaffermato un principio consolidato nel diritto del pubblico impiego: la reiterazione di contratti a termine, anche su
posti differenti, non può essere utilizzata per coprire esigenze permanenti della pubblica amministrazione.
Il caso nasce dal ricorso di un’ex dipendente del
Comune di Bari, che aveva prestato servizio con
plurimi contratti a tempo determinato tra il 1998 e il 2013 ai sensi dell’
art. 110 del TUEL (d. lgs. 267/2000). La lavoratrice chiedeva la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno ai sensi dell’
art. 36 del d. lgs. 165/2001. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, accogliendo le doglianze della ricorrente.
Il principio affermato: il limite temporale riguarda l’intera sequenza dei rapporti
Secondo la Suprema Corte,
l’art. 110 del TUEL consente due tipologie di incarichi temporanei:
quelli sostitutivi di assunzioni a tempo indeterminato, relativi a posizioni dirigenziali o altamente specialistiche necessarie per i servizi ordinari;
quelli straordinari, al di fuori della dotazione organica, giustificati da esigenze eccezionali e non permanenti.
Il giudice di legittimità ha precisato che, in entrambi i casi, il
rinnovo reiterato di incarichi temporanei per colmare carenze strutturali di personale
viola il principio costituzionale dell’accesso tramite concorso pubblico.
La diversità del posto o dell’ufficio non costituisce una valida giustificazione: l’abuso sussiste ogniqualvolta l’amministrazione utilizzi contratti a termine per esigenze ordinarie e continuative, anche se formalmente riferite a ruoli differenti. In tali ipotesi, la reiterazione configura una
fattispecie elusiva che comporta la
nullità del rapporto; qualora la conversione in tempo indeterminato sia esclusa per legge, spetta al lavoratore il
risarcimento del danno.
Le ricadute pratiche per enti locali e lavoratori
La sentenza rappresenta un chiaro monito alle pubbliche amministrazioni, in particolare agli
enti locali, sull’utilizzo improprio dei contratti ex art. 110 TUEL. Il rinnovo ripetuto di incarichi temporanei, anche con riferimento a posizioni diverse, non può sostituire la regolare procedura concorsuale.
Sul piano operativo, gli enti dovranno motivare in modo stringente le esigenze straordinarie e temporanee che giustificano tali contratti, prevedendo una
programmazione del fabbisogno di personale coerente e trasparente.
Per i lavoratori, la pronuncia apre la via alla
tutela risarcitoria nei casi di abuso, rafforzando l’applicazione del principio di
parità di trattamento e stabilità occupazionale nel pubblico impiego.