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Concorsi pubblici: dove finisce la trasparenza e inizia la tutela dei dati personali

Le FAQ del Garante per la protezione dei dati personali

2 DICEMBRE 2025

Trasparenza e tutela dei dati si ritrovano spesso in conflitto, le recenti FAQ del Garante per la protezione dei dati personali ridefiniscono la linea netta di separazione tra chiarezza di informazione e protezione dei dati sensibili. Quali informazioni le Amministrazioni possono pubblicare sui partecipanti alle procedure concorsuali? Numerose segnalazioni su pubblicazioni eccessive, spesso indicizzate sui motori di ricerca, hanno reso necessario un chiarimento sistematico sul rapporto tra GDPR, normativa di settore e finalità di trasparenza.

Cosa può essere pubblicato online?

Le indicazioni contenute nelle FAQ (1, 2 e 10) chiariscono che la base giuridica del trattamento esiste, ma non consente alle Amministrazioni di eccedere: la pubblicità è ammessa solo se strettamente prevista dalla legge, e i bandi non possono introdurre obblighi ulteriori. Il quadro si integra con le novità del Portale InPA, che diviene lo snodo centrale per l’informazione ai candidati e per l’annotazione degli atti pubblicabili.
 
Il cuore operativo delle FAQ riguarda la distinzione tra ciò che può essere davvero “diffuso” sul web e ciò che invece va reso disponibile solo ai partecipanti. Le prime FAQ tracciano la linea generale, mentre le successive definiscono il dettaglio: online può essere pubblicata esclusivamente la graduatoria finale dei vincitori (FAQ 5), con nome, cognome ed eventuale data di nascita per omonimia. Non possono invece essere resi pubblici, ma devono restare confinati in aree riservate del Portale InPA o del sito istituzionale:
 
- Le graduatorie intermedie;
- I punteggi delle singole prove;
- Gli atti endoprocedimentali;
- Gli esiti delle prove orali.