Conguaglio INPS 2025: guida alle operazioni di fine anno per datori di lavoro e professionisti
La circolare n. 156 del 30 dicembre 2025 con le linee guida operative per le operazioni di conguaglio contributivo relative all’anno 2025
15 GENNAIO 2026
L’INPS, con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, ha definito le linee guida operative per le operazioni di conguaglio contributivo relative all’anno 2025. Il documento fornisce istruzioni dettagliate sia per i datori di lavoro privati che per le Amministrazioni Pubbliche iscritte alla Gestione pubblica (flusso ListaPosPA).
Variabili retributive, massimali e fringe benefit
Il cuore della circolare riguarda la gestione degli elementi che influenzano l’imponibile:
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Elementi variabili: Rientrano in questa categoria compensi per straordinari, indennità di trasferta, malattia e maternità anticipate, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori di sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore), astensioni dal lavoro e indennità per ferie non godute. Per queste variabili vale il principio della competenza (dicembre 2025) per l’imputazione alla posizione assicurativa, ma si applica il regime contributivo di gennaio 2026;
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Massimale contributivo: Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo per il 2025 è fissato a 120.607,00 euro (deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT);
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Fringe benefit: La Legge di Bilancio 2025 ha confermato le soglie di esenzione: 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per chi ha figli a carico. In sede di conguaglio, se il valore complessivo dei beni e servizi (inclusi quelli di precedenti datori di lavoro) supera tali soglie, l’intero importo diventa imponibile;
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Mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile entro il limite del 30% del reddito annuo, a patto che il lavoratore non abbia superato i 75mila euro di reddito nell’anno precedente.