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Progressioni economiche: istruzioni per calcolare il requisito temporale

L’orientamento applicativo dell’ARAN chiarisce che nelle progressioni economiche il tempo si misura dalla decorrenza economica dell’ultima progressione attribuita

20 GENNAIO 2026

Nel sistema delle progressioni economiche all’interno delle aree, uno degli aspetti più delicati non riguarda tanto le modalità selettive, quanto la corretta applicazione del requisito temporale tra una progressione e la successiva. È proprio su questo punto che interviene un recente chiarimento dell’ARAN: l’orientamento applicativo ID 36247. L’Agenzia si è espressa sul comparto Funzioni centrali, fornendo però indicazioni che risultano pienamente coerenti e sovrapponibili a quelle già contenute nel CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022. Il quesito affrontato riguarda il criterio da utilizzare per verificare il rispetto dell’intervallo minimo richiesto ai lavoratori che hanno già ottenuto una progressione economica e intendono partecipare a una nuova procedura.

La data da tenere in considerazione per il calcolo

La disciplina contrattuale prevede, in linea generale, che non possano accedere alle nuove progressioni coloro che abbiano beneficiato di un passaggio economico nei tre anni precedenti, con la possibilità per la contrattazione integrativa di ridurre il termine a due anni o di estenderlo fino a quattro.
 
Il chiarimento ARAN si concentra però su un aspetto spesso fonte di equivoci: quale data debba essere presa a riferimento per il calcolo di questo intervallo. Secondo l’Agenzia, l’unico elemento rilevante è la decorrenza economica delle progressioni, mentre restano irrilevanti sia la data di sottoscrizione del contratto integrativo sia quella di conclusione della procedura selettiva.