La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2026, n. 397 specifica che il limite anagrafico può essere ammesso solo se strettamente collegato alla natura effettiva del servizio e alle capacità richieste
25 FEBBRAIO 2026
Non basta fissare un numero in un regolamento per renderlo legittimo. Se dall’analisi concreta delle funzioni da svolgere non emergono esigenze tali da giustificare l’esclusione di una fascia di candidati, il limite di età nei concorsi pubblici diventa una discriminazione ingiustificata. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (Sez.IV) con la sentenza del 19 gennaio 2026 n. 397, che interviene su un tema destinato ad avere effetti ben oltre il singolo caso esaminato.