Il TAR Lazio,Roma (Sezione Prima Quater) con la sentenza del 10 marzo 2026, n. 07610 fissa un principio innovativo: al termine di un percorso formativo abilitante, il giudizio negativo deve essere motivato in modo personalizzato
28 APRILE 2026
Il TAR Lazio, Roma (Sezione Prima Quater) con la sentenza del 10 marzo 2026, n. 07610 fissa un principio innovativo: al termine di un percorso formativo abilitante, il giudizio negativo deve essere motivato in modo personalizzato, anche se sintetico. Non è sufficiente il solo punteggio numerico.
La sentenza ha accolto il ricorso di un candidato al corso-concorso selettivo di formazione per l’iscrizione all’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali bandito dal Ministero dell’Interno. Il ricorrente, classificatosi al posto n. 81 nella graduatoria di ammissione al corso su 480 ammessi complessivi, aveva frequentato con regolarità le 192 ore di lezioni frontali previste dal programma didattico, superato la verifica intermedia obbligatoria, completato il periodo di tirocinio presso un Ente locale lombardo e consegnato la propria tesi finale. All’esito della prova orale del 31 ottobre 2024, tuttavia, gli era stato attribuito un punteggio di 12/30 (inferiore alla soglia minima di idoneità fissata in 21/30) senza alcuna esplicitazione delle ragioni che avevano determinato tale giudizio negativo.