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Piccoli Comuni e segretari comunali: dalla Corte dei conti le istruzioni sulla deroga ai limiti di spesa

La deliberazione n. 43/2026 della Sezione Molise chiarisce come applicare l’esclusione delle spese per il segretario comunale dai limiti di spesa di personale

5 MAGGIO 2026

La deliberazione n. 43/2026 della Sezione Molise chiarisce come applicare l’esclusione delle spese per il segretario comunale dai limiti di spesa di personale. Il quesito era inammissibile, ma le indicazioni restano preziose per gli Enti locali minori.

La deroga e il nodo interpretativo

La deroga per la spesa relativa al segretario per i Comuni fino a 3mila abitanti, introdotta dall’art. 3, comma 3, del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, deve applicarsi neutralizzando sia gli importi dell’anno corrente sia quelli presenti negli anni che formano il limite storico di riferimento. È questa la conclusione cui giunge, seppur nel contesto di un quesito dichiarato soggettivamente inammissibile, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, con la deliberazione n. 43/2026.
 
La norma in questione esclude dal computo dei limiti di spesa di personale (quelli previsti dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) talune voci retributive del segretario comunale, determinate secondo la popolazione dell’Ente e disciplinate dal CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024. La disposizione mira a sollevare i piccoli Comuni da un vincolo che, per Enti con organici ridotti, incide in misura sproporzionata sugli equilibri di bilancio.