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Mansioni superiori in sostituzione: la Cassazione mette in guardia sugli abusi datoriali

L’ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) del 28 novembre 2025, n. 31120 ribadisce che la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione

13 MAGGIO 2026

L’Ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) del 28 novembre 2025, n. 31120 ha precisato i limiti applicativi della deroga prevista dall’art. 2103 c.c. in materia di mansioni superiori svolte in regime di sostituzione.

 
Nel diritto del lavoro italiano, l’art. 2103 del codice civile (nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 81/2015) sancisce un principio di tutela della professionalità del lavoratore: chi svolge, di fatto, mansioni di livello superiore per un periodo continuativo di norma non inferiore a tre mesi acquisisce il diritto al corrispondente inquadramento in via definitiva. La norma, tuttavia, prevede una deroga significativa: se l’assegnazione a mansioni superiori è motivata dall’assenza di un collega con diritto alla conservazione del posto, la definitività non scatta automaticamente.
 
È proprio su questa eccezione che si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025. La vicenda riguardava una lavoratrice che, in sostituzione del proprio capo ufficio collocato in aspettativa, aveva svolto per circa quattro anni mansioni riconducibili al VI livello dell’area tecnico-amministrativa del CCNL Federambiente, senza che le venisse mai riconosciuto in via definitiva l’inquadramento corrispondente. La Corte d’Appello aveva negato tale diritto, reputando sufficiente la natura formalmente sostitutiva dell’incarico. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio.