La circolare INAIL 29 aprile 2026, n. 17, chiarisce le procedure per il rientro al termine della prognosi e per la riammissione anticipata. Confermato l’uso del Modello 1SS per la trasmissione telematica
14 MAGGIO 2026
Il lavoratore può riprendere servizio al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato di infortunio senza dover presentare un’ulteriore certificazione medica “definitiva”. Per il rientro anticipato resta invece obbligatorio un nuovo certificato che modifichi la prognosi, anticipandone il termine. Sono le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL datata 29 aprile 2026, n. 17, che aggiorna le procedure alla luce della trasmissione telematica e dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di assicurati.